Dal 6 agosto Green Pass obbligatorio per i ristoranti con servizio al chiuso

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Ai sensi del D.L. n. 105/2021, a partire dal 6 agosto 2021, occorrerà esser muniti di green pass per accedere ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso (es. caffè al bar ecc.); inoltre non si applica ai bambini e ragazzi esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

COME VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL GREEN PASS?

Per verificare la validità del Green Pass è disponibile l’App gratuita VerificaC19 del Governo, disponibile gratuitamente per iOS e Android.
La verifica, affinché l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni del decreto, deve essere effettuata dai titolari o gestori dei servizi e delle attività, nonché i loro delegati nominati con atto formale (come indicato in questo articolo della Gazzetta Ufficiale).
Per effettuare il controllo comodamente, senza doversi munire di altri dispositivi, ti consigliamo di installare l’App VerificaC19 sugli smartphone che, tu e il tuo Staff, utilizzate per Comandi App e/o sullo stesso tablet di Cassa in Cloud.

Attenzione: al momento non è possibile usare nessun altro strumento per la verifica del Green Pass e siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per capire se possono esserci eventuali integrazioni con i software di gestione, nel rispetto delle normative di privacy e conservazione dei dati di questo tipo. Ad oggi infatti la normativa non richiede la conservazione dell’informazione  ma solo la verifica dei dati anagrafici e della data di scadenza del certificato, per cui è fortemente sconsigliato 🚫 l’upload o la conservazione dei dati del Green Pass, onde evitare di incorrere in seri rischi di trattamento non corretto dei dati personali e quindi di possibili sanzioni privacy.

VerificaC19: COME FUNZIONA IL CONTROLLO DEL GREEN PASS

Descriviamo di seguito il processo in ogni sua fase, dalla richiesta del codice QR relativo alla certificazione fino al necessario controllo del documento d’identità, così come condiviso sul documento del Ministero della Salute:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome e cognome.

IL GREEN PASS QUANDO E’ VALIDO E QUANDO VIENE REVOCATO?

Come riportato nell’articolo 8 del DPCM del 17 giugno 2021, ricordiamo le condizioni che generano e revocano la validità del Green Pass.

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La certificazione verde cessa di esser valida se una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2. La piattaforma nazionale genera una revoca dei green pass COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e questo identificativo viene inserito nella lista delle certificazioni revocate e comunicate al sistema di gateway europeo.

La modalità quindi più sicura oggi per poter esser certi di rispettare la normativa vigente oltre che la validità del Green Pass è quella di leggere il QR-Code, sia digitale che cartaceo, via smartphone con l’APP VerificaC19.


Di seguito riportiamo le informazioni contenute nelle FAQ presenti sul sito di FIPE e che possono sicuramente esserti di aiuto per arrivare pronto al 6 agosto.

  • Stando al tenore letterale della disposizione di cui al nuovo art. 9 bis, comma 1, lett. a)del “Riaperture” (introdotto con l’art. 3 del D.L. n. 105/2021) il cliente che consuma all’aperto o al banco può transitare all’interno del ristorante per usufruire dei servizi igienici, senza verifica del green pass. Lo stesso vale anche per il cliente che entra per un ordine d’asporto.

  • Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 105/2021, l’obbligo del green pass per accedere ai tavoli al chiuso di un esercizio di ristorazione, e alle altre attività espressamente indicate dalla norma, non trova applicazione per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, vale a dire, allo stato, per tutti i bambini sotto i 12 anni.
  • Le disposizioni non impongono al datore di lavoro l’obbligo di vaccinazione e/o l’obbligo di tampone dei dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Occorre ricordare che il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione.

Sarà cura di TeamSystem informarvi di eventuali semplificazioni o possibili automatismi nei controlli giornalieri e ricorrenti attraverso i nostri sistemi quindi, finché non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte del nostro Team, consigliamo di affidarsi unicamente agli strumenti predisposti dal Governo.

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